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30/10/2012 - Comunicazione del Tribunale
Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche normative introdotte dall’art.15 legge 12.11.2011 n.183, contenente modifiche al D.P.R. 445/2000 (T.U. delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Le disposizioni in parola sono dirette alla completa desertificazione nei rapporti tra P.A. e privati in specie l’acquisizione diretta di dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà.
Si richiama l’attenzione a che “le certificazioni rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47”.
Inoltre in caso di rilascio la vigente normativa sancisce, a pena di nullità, che sui certificati venga apposta la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Le richieste delle Amministrazioni pubbliche andranno indirizzate al seguente indirizzo e-mail: [email protected]