Cos'è |
Le copie di atti giudiziari possono essere rilasciate alle parti e ai loro difensori costituiti e, più in generale, a chiunque ne abbia comprovato interesse, con certificazione di conformità (autentiche) e senza certificazione di conformità. Le copie possono essere rilasciate in forma esecutiva per le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria definitivi o a cui il giudice stesso o la legge riconoscano l'esecutorietà, ossia la possibilità di poter procedere all'esecuzione forzata. Esse possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente del Tribunale che ha pronunciato il provvedimento, che provvede con decreto.
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