L’istanza di liquidazione si deposita in carta semplice presso la cancelleria del Giudice che ha provveduto alla nomina del perito, ovvero, nel caso del CTU della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, al Giudice ove è pendente il procedimento penale.
L’istanza deve contenere:
- estremi del procedimento
- dati anagrafici del perito
- indicazione della perizia effettuata
- importo richiesto.
L’istanza di liquidazione deve essere presentata entro i cinque anni dall’inizio della consulenza per evitare la prescrizione del credito.
Il Giudice, titolare del procedimento penale, decide con decreto sulla congruità della richiesta. Tale decreto deve essere notificato alle parti processuali che possono presentare opposizione nel termine di giorni venti dalla notifica.
|