Cos'è |
Tutte le misure cautelari, sia personali che reali (sequestri di beni),
sono impugnabili con il mezzo del riesame (art. 309-322 cpp) o dell’appello (310-322 bis c.p.p.).
Il riesame consiste nel mezzo di impugnazione avverso le ordinanze
cautelari applicative di misure coercitive custodiali (arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, in luogo di cura) e non custodiali (divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla PG, divieto o obbligo di dimora).
Avverso le misure interdittive (sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali) è esperibile sempre e solo il residuale mezzo dell’appello. Non sono soggette a riesame, ma ad appello, le ordinanze che ai sensi dell’art. 299 c.p.p. modificano, sostituiscono, estinguono (mediante revoca) o ripristinano misure in precedenza già applicate.
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Chi |
Legittimata a richiedere il riesame è unicamente la difesa (imputato e difensore), in quanto unica titolare dell’interesse a dolersi dell’ordinanza applicativa della misura.
Il PM può, invece, proporre appello avverso ordinanze del GIP che rigettano o accolgono parzialmente le sue richieste.
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Come e documentazione |
La richiesta scritta di riesame va presentata entro dieci giorni dalla
esecuzione o notificazione del provvedimento e non necessita di motivi a sostegno, a differenza dell’appello che va, invece, motivato.
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Tempi |
In caso di riesame la decisione del Tribunale deve essere depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci giorni dalla data della ricezione degli atti trasmessigli dal giudice che ha emesso la misura, pena la perdita ope legis dell’efficacia della stessa, con conseguente scarcerazione dell’indagato o dissequestro e restituzione del bene sequestrato. In caso di appello il Tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti. Il superamento di tale termine non comporta, però, la perdita di efficacia della misura.
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