Negli stessi termini per proporre opposizione (15 giorni dalla data di notifica del decreto penale), l’imputato può richiedere al Giudice di esser ammesso all’oblazione se ricorrono i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione.
Con l’ordinanza di ammissione all’oblazione, il Giudice fissa la somma da versare e ne fa dare notizia al richiedente. Quest’ultimo ritira in cancelleria la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente le seguente informazioni:
- i dati del procedimento
- la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione
- le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa
- le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero
- i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate)
Una volta eseguito il versamento, l’interessato deve depositare in cancelleria una delle copie del modello F23 con la data di accettazione ed il timbro dell’istituto bancario/ufficio presso il quale è stato eseguito il pagamento.
Il Giudice, avuta prova certa del pagamento, emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l’estinzione del reato.
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