I Servizi erogati dal Tribunale di Potenza

IMPUGNAZIONI
DOVE

Ufficio Gip stanza n. 60 – I Piano;

Dibattimento stanza n. 4 – I Piano

Cos'è

L’impugnazione è la richiesta rivolta ad un giudice diverso da quello che ha emesso un provvedimento al fine di ottenere la riforma o l’annullamento di un determinato provvedimento(sentenza, ordinanza)

Sulla richiesta di impugnazione decide la Corte di Appello in caso di appello, la Corte di Cassazione in caso di ricorso per cassazione.

Chi

L’impugnazione può essere presentata dall’imputato, dal difensore munito di procura speciale, dalla parte civile limitatamente agli interessi civili, dal Pubblico Ministero, dal Procuratore Generale.

Come e documentazione

L’impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, le richieste, i capi della decisione cui si riferisce l’impugnazione.

Le parti devono depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato 6 copie dell’atto di impugnazione  in caso di appello e 9 copie in caso di ricorso per cassazione, più le copie occorrenti per la notifica dell’impugnazione alle parti private. La dichiarazione di impugnazione può essere presentata anche davanti al cancelliere del Tribunale e del Giudice di Pace del luogo in cui le parti private si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui in cui è stato emesso il provvedimento.’L’impugnazione può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata, in tal caso la stessa si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.

Costo

Esente da contributo e da spese. Nel caso di mancato  deposito del numero di copie previsto, vi provvede la cancelleria a spese di chi ha presentato l’impugnazione. In tal caso i diritti di cancelleria sono triplicati.

Tempi

30 Giorni

Leggi e regolamenti

Art. 568 e ss. Cpp, art. 163-164-165-166.att.