Cos'è |
E' la richiesta di essere assistito da un avvocato a spese dello Stato in un procedimento penale in cui è necessaria l'assistenza di un legale. E’ riservata alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese aventi, cioè, un reddito inferiore ad euro 10.628,16 elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (non aventi reddito).
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Chi |
E’ riservata alle persone che non sono in grado di sostenere le spese processuali che abbiano un reddito inferiore ad euro 10.628,16 elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (non aventi reddito).
Può essere richiesta da:
- tutti i cittadini italiani
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato
- l’indagato, l’imputato ed il condannato
- la parte offesa che intenda costituirsi parte civile
- il responsabile civile o il civilmente obbligato per l’ammenda
L’ammissione può essere richiesta in ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivanti ed incidentali.
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Come e documentazione |
L’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello stato viene proposta mediante istanza al Tribunale in cui ha luogo il procedimento penale.
L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
L’ammissione a gratuito patrocinio deve, quindi, essere richiesta presentando la seguente documentazione:
- domanda in carta semplice, che, a pena di inammissibilità, contiene la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente, le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali
- dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del richiedente, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini
- impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 1 anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente eventuale comunicazione di variazione.
- La firma in calce alla istanza deve essere autenticata o dal funzionario giudiziario o dal difensore dell’imputato ma le autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti devono essere autenticate nei termini di legge (pubblico ufficiale) oppure in alternativa deve essere allegata la copia del documento di identità.
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