La domanda di conversione del pignoramento deve essere presentata mediante istanza al Tribunale di residenza o di domicilio dell’esecutato
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento.
L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.
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