Il registro viene compilato d’ufficio dal cancelliere se egli riceve personalmente una dichiarazione o un provvedimento fatto dal giudice. Negli altri casi, dietro produzione di copia autentica dell’atto, la registrazione viene fatta dal cancelliere su richiesta di parte.
Chiunque voglia prendere visione del registro può farlo liberamente: esso è pubblico. Inoltre, il cancelliere è tenuto a rilasciare certificati relativo a quanto scritto sul registro.
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