Come e documentazione | L'istanza si propone mediante ricorso da depositare presso il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Al ricorso occorre allegare la seguente documentazione:
- autocertificazione data e luogo della morte
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione
- copia conforme del testamento (se esistente) in bollo
Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni. Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione delle cose sigillate nomina un custode. I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato. Se qualcuno degli eredi è incapace, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale |
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