CANCELLAZIONE DEI PROTESTI IN CASO DI USURADOVE | Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze nn. 32 e 25
Responsabile: dott.ssa Maria Gallotta
Addetto: sig.ra: Ida Canciello |
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Cos'è | La vittima del delitto di usura, che abbia subito il protesto elevato a seguito di presentazione per il pagamento di un titolo di credito da parte dell'imputato del delitto, direttamente o per interposta persona, se l'imputato viene rinviato a giudizio può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto. |
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Chi | Il soggetto, vittima di usura, che abbia subito il protesto. |
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Come e documentazione | La sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto si chiede con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui è stato levato il protesto. Alla domanda (in carta bollata) deve essere allegata la copia autentica del decreto di rinvio a giudizio dell'imputato del reato di usura (oppure sentenza di condanna).
Il Presidente del Tribunale provvede con decreto non impugnabile. |
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Costo | € 98,00 contributo unificato
€ 27,00 diritti forfettizzati per notifiche |
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Tempi | Una settimana circa |
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Leggi e regolamenti | Legge n.108 del 7 Marzo 1996 |
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