I Servizi erogati dal Tribunale di Potenza

DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DIPATERNITA'/MATERNITA'
DOVE

Ufficio Contenzioso Ordinario –IV piano

Responsabile Dott.ssa Giovanna Gassi

Addetta: Sig.ra Carmela Telesca – stanza n. 24

Presentazione iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella stanza n. 30

Cos'è

Il figlio, che non sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori, può agire in giudizio affinché il Tribunale, con una sentenza, accerti chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari lo "status" di figlio naturale riconosciuto.

L'azione volta ad ottenere tale risultato si chiama "azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale".

Tale azione consente al figlio non riconosciuto di ottenere lo status di figlio naturale riconosciuto e, quindi, di godere dei medesimi diritti del figlio "legittimo", con conseguenze sia per il genitore, che assumerà tutti i doveri e diritti che un genitore ha nei confronti del figlio legittimo, sia per il figlio che, ad esempio, avrà tutti i diritti ereditari, di mantenimento etc.

Chi

La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta dal figlio maggiorenne oppure, se il figlio è minorenne, l'azione può essere promossa nel suo interesse dalla madre (o dal padre) che lo abbia già riconosciuto. Qualora nessuno dei genitori abbia riconosciuto il figlio ancora minorenne, l'azione potrà essere promossa dal tutore, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni. L'azione giudiziale di dichiarazione di paternità (o maternità) può essere iniziata anche dai discendenti del figlio naturale non riconosciuto che sia deceduto. Se il figlio minorenne ha sedici anni, deve essere sentito dal Tribunale prima che l'azione sia promossa o proseguita.

L'azione volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) non può essere iniziata dai figli naturali incestuosi o da coloro che siano comunque figli legittimi o già riconosciuti da altri genitori. La dichiarazione giudiziale di paternità (o maternità) può essere chiesta nei confronti del presunto padre e/o della presunta madre oppure, qualora il presunto genitore sia morto, nei confronti degli eredi.

Come e documentazione

La domanda deve essere presentata al Tribunale del luogo di residenza del figlio non legittimato.

Costo

€ 450,00 se il figlio è maggiorenne, esente se minore 

€ 8,00 diritti forfetizzati per notifiche

Tempi

Da due a tre anni circa

Leggi e regolamenti

Artt.269 segg. Cod.Civ