AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI UN DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO
DOVE |
Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze nn. 32 e 32
Responsabile: dott.ssa Maria Gallotta
Addetto: sig.ra: Ida Canciello
|
Cos'è |
E’ la procedura necessaria per ottenere il rilascio/rinnovo del passaporto in alcuni casi particolari. La normativa di riferimento stabilisce come regola generale quella dell’assenso, limitando la necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare ai casi in cui l’assenso manchi.
L’autorizzazione risulta necessaria per i seguenti casi:
- per il passaporto del genitore di figli minori al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, a prescindere dallo stato di separazione e/o divorzio (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
- per il passaporto del minorenne, quando manchi l’assenso di entrambi i genitori (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale)
- per il passaporto di persone sottoposte a potestà tutoria prive dell’assenso della persona che la esercita.
|
Chi |
Il genitore che si vuole recare all’estero da solo o con il figlio minore e che manca dell’assenso dell’altro genitore. E’ competente il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero è competente l'autorità consolare del paese di residenza.
|
Come e documentazione |
Per mezzo di domanda in carta semplice, presentando in allegato:
- verbale di separazione o sentenza di divorzio
- ogni documentazione da cui risulti l’impossibilità di acquisire il consenso (ad es. certificato di irreperibilità).
|
Costo |
Esente da contributo unificato nel caso in cui il passaporto è richiesto nell’interesse del minore
€ 8,00 diritti di notifica.
|
Tempi |
Una settimana circa
|
Leggi e regolamenti |
Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003
|