PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DELLO STATO CIVILEDOVE | Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze nn. 32 e 25
Responsabile: dott.ssa Maria Gallotta
Addetto: sig.ra: Ida Canciello |
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Cos'è | Tali procedimenti attengono la rettifica, ricostruzione, formazione o cancellazione di un atto e opposizione al rifiuto dell’ufficiale di stato civile.
In particolare, può essere promossa:
- la rettifica di un atto dello stato civile
- la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
- la formazione di un atto omesso
- la cancellazione di un atto indebitamente registrato
- l’opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione e di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento
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Chi | Le procedure relative agli atti dello stato civile possono essere promosse da qualsiasi parte interessata.
Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio le stesse procedure. |
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Come e documentazione | I procedimenti devono essere promossi con ricorso da presentare al Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o dove si chiede che venga eseguito l’adempimento.
Il Tribunale provvede sulla domanda in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il P.M. e gli interessati e, ove occorra, il Giudice Tutelare. Copia dei decreti con cui si è provveduto sulle istanza di rettificazione viene trasmessa d’ufficio allo stato civile. |
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Costo | Esente da contributo unificato |
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Tempi | Otto mesi circa |
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Leggi e regolamenti | Artt. 95 - 101 D.P.R. 3 novembre 2000, n.396. |
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