Cos'è |
Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) è un atto composito, di tipo medico e giuridico, che consente l'effettuazione di determinati accertamenti e terapie ad un soggetto affetto da malattia mentale che, anche se in presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, rifiuti il trattamento (solitamente per mancanza di consapevolezza di malattia).
Il T.S.O. per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l’infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere.
Il T.S.O. è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.S.L.; entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare, il quale nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo. Nel caso in cui il T.S.O. non venga convalidato, il Sindaco deve disporne l’immediata cessazione.
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Chi |
Colui che è sottoposto al trattamento, il Pubblico Ministero o chiunque vi abbia interesse.
Contro i T.S.O. qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso, chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento.
Chi è sottoposto a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare.
Entro trenta giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O.
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Come e documentazione |
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il T.S.O. e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
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