I Servizi erogati dal Tribunale di Potenza

INTERDIZIONE/INABILITAZIONE
DOVE

Ufficio Contenzioso Ordinario –IV piano –

Responsabile Dott.ssa Giovanna Gassi

Addetta: sig.ra Carmela Telesca – stanza n. 24

Presentazione iscrizione a Ruolo: sig.ra Lucia Labella stanza n. 30

Cos'è

La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione. 

L’inabilitazione riguarda, invece, l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone se stesso o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

Può essere inabilitato il cieco o sordomuto dalla nascita, del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.

Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito. Possono, infatti, ricoprire tale incarico: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il 4° grado.

In alternativa il tutore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Chi

La domanda può essere presentata dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2°, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero.

Come e documentazione

La domanda deve essere presentata, con obbligatoria presenza del legale, presso il Tribunale del luogo dove l’interdicendo o l’inabilitando ha residenza o domicilio.

Alla domanda deve, altresì, essere presentata la documentazione comprovante i dati di nascita e residenza nonché la documentazione medica disponibile.

Costo

Esente da contributo unificato

Tempi

Un anno circa

Leggi e regolamenti

Artt. 58 e segg. Cod.Civ.

Artt.726 e 190 c.p.c.