La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione.
L’inabilitazione riguarda, invece, l’infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone se stesso o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici.
Può essere inabilitato il cieco o sordomuto dalla nascita, del tutto incapace di provvedere ai propri interessi.
Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell’assistito. Possono, infatti, ricoprire tale incarico: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il 4° grado.
In alternativa il tutore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
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