Cos'è |
E' un istituto che mira a tutelare, in modo transitorio o permanente, le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana e si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.
L’amministrazione di sostegno è un istituto previsto per far fronte alle esigenze di varie tipologie di persone non autonome: anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, etc. L'amministratore viene nominato dal giudice tutelare e scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito.
Possono, infatti, essere nominati amministratore di sostegno: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il 4° grado.
In alternativa, l'amministratore viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
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Chi |
La domanda può essere presentata dall'interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali, se a conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, devono proporre il ricorso o darne notizia al Pubblico Ministero.
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Come e documentazione |
Con domanda al giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire l'interessato e può assumere informazioni e disporre accertamenti anche medici; in caso di mancata comparizione dell'interessato, il giudice tutelare dispone l’audizione del beneficiario presso il domicilio.
In caso di necessità, il giudice tutelare può anche d'ufficio adottare provvedimenti provvisori e urgenti per la cura della persona e del suo patrimonio e nominare un amministratore provvisorio per il compimento di singoli atti.
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