Cos'è |
Il Giudice Tutelare autorizza il tutore al compimento di alcuni atti di straordinaria amministrazione (acquisto di beni mobili e immobili, assunzione di obbligazioni, consenso alla cancellazione di ipoteche e svincolo di pegni, accettazione o rinunzie di eredità e donazioni, riscossione di capitali,reimpiego di somme, contrazione di mutui, promuovere giudizi, ecc.) quando esso sia necessario ed utile per il minore sotto tutela o per l’interdetto.
Per altri atti di straordinaria amministrazione è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per la vendita di beni immobili, beni mobili, per la costituzione di pegni o ipoteche; per procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati).
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