Il minore emancipato (minore che ha contratto matrimonio) e l’inabilitato possono compiere gli atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Possono, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali a condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto
Per altri atti è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere beni immobili e beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati).
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