I Servizi erogati dal Tribunale di Potenza

ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DI INABILITATO O MINORE EMANCIPATO
DOVE

Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze nn. 32 e 25

Responsabile: dott.ssa Maria Gallotta

Addetto: sig.ra: Ida Canciello

Cos'è
Il minore emancipato (minore che ha contratto matrimonio) e l’inabilitato possono compiere gli atti di straordinaria amministrazione con il consenso del curatore e con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Possono, con l'assistenza del curatore, riscuotere i capitali a condizione di un idoneo impiego e stare in giudizio sia come attore sia come convenuto
Per altri atti è necessaria invece l'autorizzazione del Tribunale (per vendere beni immobili e beni mobili, per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati).
Chi

Le parti interessate ad ottenere l’autorizzazione.

Come e documentazione

Per gli atti di straordinaria amministrazione a favore di inabilitato e minore emancipato va presentata apposita domanda al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore emancipato o dell’inabilitato.

Costo

Esente da contributo unificato.

Tempi

Da uno a cinque mesi

Leggi e regolamenti

Artt. 375, 394 e 424 Cod.Civ