RICORSO PER LA PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARIDOVE | Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze nn. 32 e 25
Responsabile: dott.ssa Maria Gallotta
Addetto: sig.ra: Ida Canciello |
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Cos'è | Qualora uno dei coniugi (o il convivente oppure un altro familiare) tenga un comportamento pregiudizievole nei confronti dell'altro coniuge (o convivente oppure altro componente del nucleo familiare), si può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere una misura di protezione (cessazione della condotta illegittima; allontanamento del responsabile; intervento dei servizi sociali; pagamento di un assegno periodico, etc.) per la durata di sei mesi, salvo proroga per gravi motivi. |
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Chi | Il ricorso è presentato dal coniuge o da qualsiasi altro familiare, accompagnato da legale. |
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Come e documentazione | Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza dell’istante.
Si può chiedere al Tribunale di ottenere un ordine di protezione in merito a:
- la cessazione della condotta illegittima del responsabile
- l’allontanamento del responsabile dalla casa familiare
- il non avvicinamento del responsabile ai luoghi abitualmente frequentati da chi ha presentato l’istanza ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro
- l’intervento dei servizi sociali
- il pagamento di un assegno periodico a favore delle persone conviventi, rimaste prive di mezzi adeguati.
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Costo | Esente da contributo unificato se in favore di minore
In tutti gli altri casi:
€ 98,00 contributo unificato
€ 27,00 diritti di notifica |
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Tempi | Un anno circa |
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Leggi e regolamenti | Artt.342 bis segg. Cod.Civ.
Legge n.154 del 2 Aprile 2001. |
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