Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze nn. 32 e 25
Responsabile: dott.ssa Maria Gallotta
Addetto: sig.ra: Ida Canciello
Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno.
Il ricorso è presentato dal coniuge avente diritto, accompagnato da legale.
Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Contributo unificato € 98
€ 27,00 di diritti di notifica
Un anno circa
Art.156. Cod.Civ.