Ufficio Volontaria Giurisdizione – IV piano – stanze nn. 31 e 32
Responsabile: dott.ssa Simonetta Rufino
Addetto: sig.ra: Elisa Ronzano
Qualora il coniuge obbligato non rispetti le condizioni economiche previste dalla separazione o dal divorzio, il coniuge avente diritto può chiedere al Tribunale un provvedimento per ottenere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro (o del terzo che è tenuto periodicamente al pagamento di somme di denaro) del coniuge inadempiente oppure il sequestro dei beni del coniuge obbligato a versare l'assegno.
Il ricorso è presentato dal coniuge avente diritto, accompagnato da legale.
Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Contributo unificato in base al valore della causa
Un anno circa
Art.156. Cod.Civ.