La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.
Entrano automaticamente in comunione i seguenti beni:
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;
- gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti ad uno solo di essi anteriormente al matrimonio;
- gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali.
I beni personali sono quelli:
- di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio;
- acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione;
- di stretto uso personale;
- necessari all’esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione);
- ottenuti a titolo di risarcimento;
- acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio).
Per l’amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:
- disgiuntamente ad entrambi i coniugi per l’amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà);
- congiuntamente ad entrambi i coniugi per l’amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
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