La modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta, in ogni tempo, qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto che la giustifichino.
Ciò può avvenire poiché i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere definitivo e sono per loro natura sempre modificabili.
È possibile modificare tanto le statuizioni relative all'assegno di mantenimento, quanto quelle relative alla prole ed alla casa familiare.
La modificazione può avvenire anche se uno dei due coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio.
Tale istituto può essere richiesto sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale, che in caso di divorzio consensuale o giudiziale.
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