Di regola, l’adottante non deve avere figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) minorenni e deve aver compiuto 35 anni (riducibili a 30, se il Tribunale ritiene esistente una situazione particolare che lo giustifica); deve, inoltre, superare di almeno 18 anni l’età della persona che si intende adottare. la presenza di figli minorenni dell’adottante non sia di assoluto impedimento all’adozione, ma richieda una valutazione caso per caso della convenienza nell’interesse dell’adottando.
Per l’adozione ordinaria occorre il consenso di:
- adottante ed adottando e loro eventuali coniugi
- dei figli (legittimi o legittimati o naturali riconosciuti) maggiorenni dell’adottante
- dei genitori dell'adottando
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