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13/09/2016 - Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale ex art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8
E' stato pubblicato il Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale ex art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche.
Di seguito il testo.
TRIBUNALE DI POTENZA
- Presidenza--
OGGETTO: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale ex art. 73 del d.l. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art. 73 cit. in oggetto è indetta la procedura per l’individuazione di 12 tirocinanti da immettere presso questo Tribunale nell’anno 2016.
REQUISITI PER PARTECIPARE
Per presentare la domanda di accesso al periodo di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
laurea in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale
media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
non aver compiuto i trenta anni di età;
requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.
Qualora le domande superino i posti disponibili costituiscono titolo preferenziale, nell’ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
A parità dei requisiti sopra indicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI
- Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto mesi.
- Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
- Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell’Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l’indipendenza e l’imparzialità dell’ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del tirocinante.
- Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all’Ufficio ove si svolge lo stage; possono essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sotto specificato, o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.
- Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare il tirocinio per l’accesso alla professione forense presso la Sezione di Tribunale a cui vengono assegnati, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore a cui sono affidati durante lo stage, o assumere da dette parti qualsiasi incarico professionale.
- L’attività si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati gli ammessi allo stage, i quali sono tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso indicate e degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenendosi dalla deposizione testimoniale.
- Il tirocinante che svolge o ha svolto il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato ha l’obbligo di indicare al magistrato formatore l’elenco dei procedimenti pendenti presso detto magistrato trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.
- L’osservanza di tali ultimi obblighi consente agli avvocati dello studio presso il quale il tirocinante svolge o ha svolto tirocinio di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.
- Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell’ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati, secondo i programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.
ESITO DEL TIROCINIO
All’esito del tirocinio il magistrato formatore redige una relazione sull’esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell’Ufficio che rilascia un attestato del positivo svolgimento.
Conseguono all’esito positivo le facoltà e preferenze previste dall’art. 73 in oggetto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la partecipazione va presentata presso l’Ufficio di Presidenza del Tribunale sito in Potenza, via Nazario Sauro n. 74, utilizzando il modulo di seguito inserito e allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’ammissione, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e copia del documento di identità.
Il modulo va compilato in ogni sua parte a pena di inammissibilità della domanda.
Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio.
La domanda può essere presentata nel termine sotto indicato alla Segreteria della Presidenza del Tribunale oppure spedita per posta a mezzo raccomandata.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA O PER LA SPEDIZIONE POSTALE
Si fissa il termine per la presentazione in Segreteria della domanda per il giorno 14 ottobre 2016 alle ore 12.30. Per la spedizione postale il termine è del 14 ottobre 2016.
In caso di presentazione di domande in numero superiore a quello previsto nel presente bando (12) sarà formata una graduatoria in base ai criteri di preferenza indicati nel paragrafo “requisiti per partecipare”.
Non saranno prese in considerazione, tenuto conto delle previsioni dell’art. 73, domande di aspiranti, già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o che lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto.
Successivamente alla scadenza di presentazione delle domande l’avviso della convocazione degli ammessi per l’inizio del tirocinio presso il Tribunale verrà effettuato unicamente con modalità analoghe al presente bando, mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Potenza.
In caso di mancata presentazione di alcuno degli ammessi sarà effettuato, nelle stesse forme, successivo avviso sul sito internet del Tribunale di Potenza di convocazione degli ammessi subentranti sulla base della graduatoria.
Potenza, 13 settembre 2016
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Lanfranco Vetrone